Olio e principali analisi
Il nome olio doliva ai sensi della Legge 283 del 1962 è riservato al prodotto della lavorazione delloliva, senza aggiunta di sostanze estranee o di oli di altra natura. Lolio extravergine doliva, ai sensi dellart. 1 della legge n.1047 del 1960 è riservata allolio che, ottenuto meccanicamente dalle olive, non abbia subito manipolazione chimiche, ma soltanto il lavaggio, la sedimentazione e la filtrazione e che non contenga più dell0,80% in peso di acidità espressa come acido oleico.(il
Reg.1513/2001 ha abbassato il valore dellacidità dellolio extravergine da 1 a 0,80% e il
Reg.1989/2003 ha modificato i valori dellanalisi spettrofotometrica). Le caratteristiche degli oli doliva e degli oli di sansa e i relativi metodi ufficiali danalisi sono riportati nel
Reg. CEE 2568/91 e successive modifiche.
Nellallegato 1 sono riportati i parametri chimici e relativi limiti che permettono di effettuare un classificazione merceologica del prodotto; negli allegati successivi sono invece riportati i metodi per effettuare le analisi.
Il Ministero delle Politiche e Forestali con DECRETO 30 luglio 2003 ha previsto il Riconoscimento dei Panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli vergini di oliva di cui allart. 4 del Reg. (CEE) n. 2568/91 modificato dal
Reg. (CEE) n. 796/02 della Commissione del 6 maggio 2002. Il laboratorio dispone di un panel certificato per lanalisi sensoriale dellolio, riconosciuto dal MIPAF con decreto Dirigenziale n.H-144 del 2/11/2005.
Il laboratorio è
accreditato ACCREDIA (n.394) per alcune analisi sullolio e con
Decreto 8 settembre 2010, il Mipaf ha rinnovato l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione.
Tra i vari parametri previsti dalla legislazione vigente il laboratorio è in grado di effettuare numerosi controlli sia sugli oli doliva, che di sansa e di semi.